Descrizione
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale, ovvero la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.
Qualora si decida di avvalersi dell'istruzione parentale, i genitori dello studente ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente, entro la data prevista per le iscirizioni all'Istituto scolastico o all'a.s. successivo, la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza: dovranno rilasciare quindi un'apposita dichiarazione (da rinnovare anno per anno) circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale.
Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Gli studenti sostengono entro il 30 giugno di ciascun anno l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno.
Tempi e scadenze
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La dichiarazione di istruzione parentale per il successivo anno scolastico va rinnovata nel periodo destinato alle iscrizioni entro la scadenza annuale (gennaio-febbraio).
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Entro il 20 marzo i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
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Entro il 30 aprile di ciascun anno va presentata la domanda di esame annuale di idoneità per il superamento dell’anno scolastico.
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Entro il 30 giugno di ciascun anno lo studente in istruzione parentale deve sottoporsi all’esame di idoneità alla classe successiva.